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Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.): una via innovativa per superare la crisi d'impresa

Giovedì 10/07/2025

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Introdotto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) si profila come uno strumento flessibile e negoziale a disposizione degli imprenditori per affrontare e superare situazioni di crisi o insolvenza. Questa procedura, disciplinata dagli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater del D.Lgs. n. 14/2019, offre un'alternativa alle più rigide procedure concorsuali tradizionali, puntando alla continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori omologato dal Tribunale.

Il P.R.O. si inserisce nel solco della Direttiva europea "Insolvency" (UE 2019/1023), che promuove quadri di ristrutturazione preventiva per consentire alle imprese in difficoltà di risanarsi tempestivamente. La sua caratteristica fondamentale risiede nella possibilità per il debitore di negoziare con i propri creditori un piano che può derogare a principi cardine del diritto concorsuale, come la par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori) e l'ordine delle cause legittime di prelazione, come esplicitamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 1.



I presupposti per l'accesso

Per poter accedere al Piano di Ristrutturazione Omologato, l'impresa debitrice deve soddisfare determinati requisiti soggettivi e oggettivi.

Sotto il profilo soggettivo, il P.R.O. è riservato agli imprenditori commerciali che non siano "sotto soglia" per la liquidazione giudiziale, ovvero che superino i parametri dimensionali definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Codice C.I.I. 1.

Dal punto di vista oggettivo, l'impresa deve trovarsi in uno stato di crisi (definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) come "l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi") o di insolvenza (definita dalla lettera b) dello stesso articolo come "l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni").

L'articolo 64-bis è il pilastro normativo del P.R.O. e ne definisce presupposti, contenuto e procedura. 

Comma 1: «L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può proporre un piano di ristrutturazione, rivolto ai creditori, che prevede il soddisfacimento dei loro crediti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero in caso di liquidazione giudiziale e in deroga agli articoli 2740, 2741 e 2777 e seguenti del codice civile.»

Questo comma stabilisce il principio cardine del P.R.O.: la flessibilità. L'imprenditore può offrire ai creditori un soddisfacimento "su misura", discostandosi da due regole fondamentali:
  1. art. 2740 c.c. (Responsabilità patrimoniale): il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Il piano può limitare questa responsabilità.
  2. art. 2741 c.c. (Par condicio creditorum): tutti i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi). Il P.R.O. permette di trattare creditori dello stesso rango in modo diverso (se inseriti in classi diverse) e di "sacrificare" in parte anche creditori privilegiati, a condizione che ricevano comunque più di quanto otterrebbero dalla vendita all'asta dei beni (liquidazione giudiziale).



La struttura e il contenuto del piano

Il cuore del P.R.O. è il piano di ristrutturazione stesso, che deve essere redatto con chiarezza e completezza. Il suo contenuto minimo, delineato nell'articolo 64-bis, comma 22, prevede:
  • l'indicazione dettagliata della situazione economico-finanziaria dell'impresa.
  • le cause della crisi.
  • le strategie di intervento e di risanamento.
  • le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni verso i creditori.


La legge richiede la massima trasparenza. Il piano non è una semplice proposta di pagamento, ma un vero e proprio progetto industriale e finanziario. Deve contenere:
  • diagnosi: un'analisi onesta e dettagliata delle cause che hanno portato alla crisi.
  • terapia: le strategie concrete che l'azienda intende adottare (es. riorganizzazione, vendita di rami d'azienda, nuovi investimenti).
  • prognosi: un cronoprogramma preciso che indichi come e quando i creditori verranno pagati.


Un elemento qualificante e obbligatorio del P.R.O., stabilito dall'articolo 64-bis, comma 33, è la suddivisione dei creditori in classi omogenee, basata sulla loro posizione giuridica e sui loro interessi economici. Questa classificazione è funzionale alla fase di votazione del piano.

Non si può presentare un'unica proposta a tutti. I creditori devono essere raggruppati in categorie omogenee. Ad esempio:
  • banche e intermediari finanziari.
  • fornitori strategici (essenziali per la continuità).
  • altri fornitori chirografari.
  • creditori privilegiati (es. Fisco, Enti previdenziali).


La classificazione è cruciale perché ogni classe voterà separatamente, permettendo di creare un consenso mirato.

A garanzia della trasparenza e della fattibilità del progetto, il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (un esperto nominato dal debitore, ma che agisce in totale autonomia di giudizio). Tale relazione, come richiesto dall'articolo 64-bis, comma 4, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la concreta realizzabilità del piano di ristrutturazione.



La procedura di omologazione

Una volta predisposto, il piano viene presentato al Tribunale competente, che ne valuta la regolarità formale. La proposta viene quindi sottoposta al voto dei creditori, suddivisi nelle rispettive classi.

La vera peculiarità del P.R.O. risiede nella regola dell'approvazione unanime di tutte le classi, sancita dall'articolo 64-bis, comma 6. Questo requisito, apparentemente molto stringente, è il contrappeso alla grande flessibilità concessa al debitore nella formulazione della proposta, che può prevedere, ad esempio, il soddisfacimento non integrale di alcuni creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti dei lavoratori dipendenti, i quali devono essere saldati per intero entro 30 giorni dall'omologazione, come tassativamente previsto dall'articolo 64-bis, comma 8.

Se tutte le classi approvano la proposta, il tribunale, verificata la regolarità della procedura, procede con il decreto di omologazione (articolo 64-bis, comma 7). Tale provvedimento rende il piano efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per coloro che non hanno partecipato alla votazione o che hanno espresso voto contrario, come specificato dal comma 9 dello stesso articolo.



La fase delle trattative: misure protettive e gestione (Art. 64-ter c.c.i.i.)

Mentre l'art. 64-bis definisce il "cosa" (il piano), l'articolo 64-ter disciplina il "come" si arriva alla sua approvazione, regolando la fase cruciale delle trattative con i creditori.

L'articolo 64-ter è stato introdotto per dare al debitore il tempo e la tranquillità necessari per condurre negoziazioni complesse senza subire l'aggressione dei singoli creditori. I suoi punti chiave sono:
  1. accesso alle misure protettive: Il debitore che intende presentare un P.R.O. può chiedere al Tribunale di beneficiare delle misure protettive. Con la pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Questo "scudo" è fondamentale per evitare che pignoramenti o sequestri possano vanificare gli sforzi di risanamento prima ancora che il piano venga votato. La durata di queste misure è inizialmente fissata dal Tribunale per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su richiesta motivata.
  2. gestione dell'impresa: durante il periodo delle trattative e sotto il regime delle misure protettive, il debitore mantiene la gestione dell'impresa, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. Questo è un vantaggio significativo, poiché l'imprenditore continua a guidare la propria azienda. Tuttavia, questa autonomia non è assoluta.
  3. vigilanza del Commissario Giudiziale: per bilanciare il potere lasciato al debitore e tutelare i creditori, il tribunale nomina un commissario giudiziale. Il suo compito è vigilare sull'attività dell'imprenditore e, in particolare, autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti. Il Commissario deve assicurarsi che tali atti siano coerenti con l'obiettivo di risanamento e non arrechino pregiudizio agli interessi dei creditori.
  4. trasparenza e dovere di informazione: Il debitore ha l'obbligo di informare periodicamente il Commissario Giudiziale sull'andamento delle trattative con le classi di creditori. Questa disposizione garantisce che il processo negoziale sia trasparente e che il tribunale, tramite il commissario, sia costantemente aggiornato sui progressi verso il raggiungimento del consenso.


In sintesi, l'art. 64-ter crea un ambiente protetto e regolato dove le negoziazioni possono svolgersi in modo costruttivo, bilanciando l'esigenza del debitore di avere tempo e autonomia con la necessità di tutelare il ceto creditorio attraverso la vigilanza di un organo terzo.



La Procedura di Omologazione

Una volta conclusa la fase delle trattative e ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, il percorso approda alla fase finale davanti al Tribunale che, in base al comma 8 dell’art. 64-bis c.c.i.i. “omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. “ A questo punto il piano diventa pienamente efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori.



L'omologazione anche in mancanza di consenso

L'articolo 64-quater introduce un meccanismo di eccezionale importanza, che interviene quando non si raggiunge la regola base dell'unanimità delle classi prevista dall'art. 64-bis. Questa norma consente al Tribunale di omologare ugualmente il piano anche con il dissenso di una o più classi, incluse quelle di creditori privilegiati.

Questa disposizione, nota come cross-class cram-down (imposizione trasversale alle classi), rappresenta la rete di sicurezza del P.R.O. e ne aumenta drasticamente l'efficacia, impedendo che creditori "ostruzionistici" possano bloccare un piano di risanamento altrimenti valido e conveniente per la maggioranza.

L'omologazione forzosa è possibile solo se ricorrono, congiuntamente, le seguenti, stringenti condizioni:
  1. convenienza rispetto alla liquidazione: il piano deve garantire a tutti i creditori (anche quelli delle classi dissenzienti) un trattamento almeno pari a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale. È il principio di base del P.R.O., che qui viene riaffermato come requisito imprescindibile.
  2. approvazione della maggioranza delle classi: il piano deve essere stato comunque approvato dalla maggioranza delle classi.
  3. presenza di una classe determinante: almeno una delle classi favorevoli deve essere composta da creditori titolari di diritti di prelazione (privilegiati, pignoratizi, ipotecari). Se, invece, ad approvare fossero solo classi di creditori chirografari (non privilegiati), questa condizione non sarebbe soddisfatta.
  4. rispetto della graduazione assoluta: questa è la condizione più tecnica e rilevante. Il tribunale può omologare il piano solo se i creditori delle classi dissenzienti vengono soddisfatti in misura non inferiore rispetto ai creditori delle classi di rango inferiore. In altre parole, non si può pagare un creditore chirografario se un creditore privilegiato dissenziente non è stato pagato per intero (o per la parte di valore coperta dalla sua garanzia). Questa regola reintroduce un principio di gerarchia per "forzare" l'approvazione, garantendo che nessuno venga scavalcato da creditori di rango posteriore.


In sostanza, l'art. 64-quater permette di superare il veto di una minoranza di classi, a patto che il piano sia sostenuto da una solida maggioranza (inclusa una classe "pesante" di privilegiati) e rispetti le gerarchie fondamentali tra creditori, assicurando a tutti una convenienza rispetto al fallimento. Questo trasforma il P.R.O. da uno strumento basato sul consenso totale a uno strumento più realistico, dove un piano valido può essere imposto a beneficio della continuità aziendale e dell'interesse collettivo dei creditori.

Un Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non può avere scopi di pura liquidazione, intesa come semplice vendita atomistica dei beni per soddisfare i creditori. La sua natura e la sua disciplina sono intrinsecamente e obbligatoriamente legate al principio della continuità aziendale.

Il P.R.O., come si evince dal suo stesso nome ("piano di ristrutturazione") e dalla sua collocazione nel Codice della Crisi (art. 64-bis e segg.), è stato concepito dal legislatore come uno strumento finalizzato al risanamento e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. L'obiettivo primario è preservare il valore dell'azienda come complesso produttivo funzionante (going concern), salvaguardando, ove possibile, i posti di lavoro e il tessuto economico.

Una procedura con finalità puramente liquidatoria, il cui unico scopo fosse vendere i singoli beni (immobili, macchinari, magazzino) per ripartire il ricavato, è incompatibile con la struttura del P.R.O. Per questo scopo, il Codice della Crisi prevede strumenti specifici come il Concordato Preventivo con finalità liquidatoria (art. 84 c.c.i.i.) o la Liquidazione Giudiziale.

Il concetto di "continuità aziendale" può però essere inteso in due modi:
  1. continuità diretta: l'imprenditore originario risana la propria azienda e continua a gestirla direttamente.
  2. continuità indiretta: l'imprenditore originario cede l'azienda (o un suo ramo operativo principale) a un altro soggetto che la farà proseguire.


Un P.R.O. può assolutamente prevedere la cessione dell'intera azienda in esercizio a un terzo. In questo scenario, si verifica una "liquidazione" del patrimonio aziendale dalle mani del vecchio imprenditore, ma non una liquidazione dell'attività.



Il P.R.O. e la transazione fiscale e previdenziale

Ci chiediamo allora se nel P.R.O. si può prevedere la transazione fiscale o la transazione previdenziale.

La risposta è positiva, ossia nel P.R.O. si può ottenere una ristrutturazione dei debiti fiscali e previdenziali, ma lo si fa con un meccanismo diverso e, per certi versi, più diretto rispetto alla tradizionale "transazione fiscale" o previdenziale.

Gli istituti della Transazione Fiscale e Previdenziale sono procedure specifiche, previste principalmente per il Concordato Preventivo (art. 88 c.c.i.i.) e gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (art. 63 c.c.i.i.).

In questi casi, l'imprenditore presenta una proposta formale di transazione all'Agenzia delle Entrate e agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL), chiedendo un pagamento parziale o dilazionato. L'ente ha poi un termine per esprimere la propria adesione. Se l'ente non aderisce, il Tribunale può comunque omologare l'accordo o il concordato (il cosiddetto cram down), ma seguendo regole specifiche dettate da quegli articoli.



Il metodo del P.R.O.

Il Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O.) non utilizza la procedura formale di transazione prevista dagli articoli 63 e 88. Segue invece una logica più lineare e potente, basata sui suoi principi cardine:
  1. i debiti fiscali e previdenziali sono trattati come gli altri debiti: nel P.R.O., l'Agenzia delle Entrate e l'INPS non sono destinatari di una speciale "proposta di transazione", ma sono considerati creditori a tutti gli effetti.
  2. vengono inseriti in una o più classi: l'imprenditore, nel redigere il piano, deve inserire i crediti erariali e previdenziali in una o più classi omogenee. Ad esempio, potrebbe creare una "Classe dei creditori privilegiati fiscali" e una "Classe dei creditori chirografari fiscali" (per sanzioni e interessi non privilegiati).
  3. la proposta di pagamento è nel piano: la proposta di "saldo e stralcio" o di dilazione non è un atto separato, ma è semplicemente il trattamento che il piano riserva a quella specifica classe di creditori.


A questo punto, le strade sono due:

Caso 1: voto favorevole della classe 

L'Agenzia delle Entrate e/o l'INPS votano all'interno della loro classe. Se la classe esprime voto favorevole (con la maggioranza dei crediti), la proposta di ristrutturazione del debito fiscale è approvata. Se tutte le altre classi approvano, il piano viene omologato e il trattamento previsto diventa vincolante per l'ente.

Caso 2: voto contrario e omologazione forzosa (Cross-Class Cram-Down)

Questa è l'ipotesi più potente e innovativa. Se la classe che include i creditori fiscali/previdenziali vota contro, il piano non è automaticamente respinto.

L'imprenditore può chiedere al Tribunale di omologare ugualmente il piano grazie al meccanismo del cross-class cram-down previsto dall'art. 64-quater.

Il Tribunale potrà imporre il piano anche alla classe dissenziente dell'Erario se ricorrono le rigide condizioni previste dalla legge, tra cui:
  • il piano è stato approvato dalla maggioranza delle classi.
  • il trattamento riservato all'Erario è comunque più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale.
  • viene rispettata la Absolute Priority Rule (la classe dissenziente non può ricevere un trattamento peggiore rispetto a classi di rango inferiore).




 

I vantaggi del P.R.O.

Il Piano di Ristrutturazione Omologato presenta diversi vantaggi sia per il debitore che per i creditori:
  • flessibilità negoziale: consente al debitore di costruire una proposta "su misura" per la propria situazione, derogando alle rigide regole di graduazione dei crediti.
  • rapidità: la procedura è concepita per essere più snella e veloce rispetto al concordato preventivo.
  • continuità aziendale: l'obiettivo primario è il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività, salvaguardando il valore aziendale e i posti di lavoro.
  • controllo dell'imprenditore: il debitore mantiene la gestione dell'impresa durante la procedura, seppur sotto la vigilanza degli organi preposti.
  • soddisfacimento potenzialmente migliore: per i creditori, il P.R.O. può rappresentare un'opportunità di ottenere un soddisfacimento maggiore e in tempi più certi rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.


ll Piano di Ristrutturazione Omologato si configura come un moderno ed efficace strumento di risoluzione della crisi, capace di bilanciare gli interessi del debitore al risanamento con la tutela dei diritti dei creditori, in un'ottica di conservazione del tessuto produttivo. La sua applicazione richiede un'attenta pianificazione e la costruzione di un solido consenso, ma offre una concreta possibilità di superare le difficoltà e rilanciare l’impresa.


Note:
1. «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000
2. «Il piano deve indicare le ragioni della crisi, le misure idonee a superarla e le modalità e i tempi di adempimento delle obbligazioni.»
3. «I creditori sono suddivisi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei.»
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