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ZES Unica e Transizione 5.0: i chiarimenti delle Entrate sulla cumulabilità dei crediti d’imposta

Giovedì 26/06/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Risposta n. 168 del 23 giugno l'Agenzia delle Entrate risponde a due quesiti in merito alla disciplina del credito di imposta ZES Unica–Mezzogiorno e all'applicazione dell'agevolazione per investimenti in beni strumentali (credito Transizione 5.0) presentati da una società attiva nel settore del commercio, con tre stabilimenti produttivi dove, nel 2025, realizzerà due diversi progetti di investimento.
I chiarimenti riguardano, per entrambi i crediti, il requisito dimensionale dell'impresa e il momento di individuazione dello stesso e, per la comunicazione per il Credito Transizione 5.0, il calcolo del cd. divieto di doppio finanziamento.

L'Agenzia chiarisce innanzitutto che, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l'Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare la corretta misura dell'aiuto, al momento dell'invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione (i.e., quella cd. originaria). In merito al momento in cui rilevare il dimensionamento dell'impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0, invece, la relativa individuazione non è di competenza dell'Agenzia, non riguardando alcuna disposizione tributaria, in considerazione della circostanza che la disciplina agevolativa demanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di stabilire le relative modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze presentate. Peraltro, evidenziano le Entrate, la soluzione a detta questione non risulta pregiudiziale neppure allo scioglimento di alcun dubbio sull'interpretazione di norme tributarie.

In merito, invece, alla corretta gestione del cd. divieto di doppio finanziamento in caso di cumulo delle due misure agevolative (quesito 2), l'Agenzia Entrate ritiene che lo stesso non sia di competenza della stessa Agenzia, in quanto riguarda l'interpretazione di norme non fiscali e che, al pari di quanto sopra, le relative disposizioni non costituiscono il presupposto ai fini dello scioglimento di dubbi sull'interpretazione di norme tributarie applicabili al caso in esame. In linea generale, chiariscono ancora le Entrate, il tema sollevato dall'Istante concernente il cd. divieto di doppio finanziamento è stato oggetto di esame da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021. 
Con tale circolare, infatti, sono stati forniti specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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