
Incentivo trattenimento in servizio lavoratori: chiarimenti dall’Agenzia EntrateGiovedì 03/07/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Risoluzione n. 45 del 30 giugno l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in merito al trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori. L'articolo 1, comma 286, della L. n. 197/2022 ha previsto che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per la pensione anticipata possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa. La legge di bilancio 2025 ha ampliato la platea dei soggetti destinatari della misura, che riguarda ora non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata ordinaria. Nella Risoluzione pubblicata l'Agenzia Entrate chiarisce che le somme corrisposte nel 2025 al lavoratore dipendente iscritto ad una forma “esclusiva” dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago), che ha deciso di rimanere in servizio rinunciando volontariamente all’accredito contributivo della propria quota di contribuzione Inps, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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