Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica

Lunedì 16/06/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Risoluzione n. 42/E del 12 giugno l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, in merito al trattamento Iva previsto per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica. L'Agenzia precisa che, in assenza dello scopo terapeutico comprovato, in ipotesi di chirurgia estetica, da “apposita attestazione medica” e, in caso di medicina estetica, da idonea documentazione o anche da “apposita attestazione medica”, le relative prestazioni non possono quindi rientrare nel regime di esenzione Iva e sono assoggettate a regime Iva ordinario.

Relativamente al soggetto deputato al rilascio della “apposita attestazione medica”, considerato che manca un’esplicita limitazione, da parte del legislatore, dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, l'Agenzia Entrate ritiene che non sia possibile escludere a priori che possa essere lo stesso chirurgo (o medico) estetico che esegue l’intervento o trattamento estetico. 
Pertanto, fatte salve diverse valutazioni del Ministero della Salute, la predetta finalità terapeutica può essere attestata da qualunque medico, compreso il medico che effettua la prestazione di medicina o chirurgia estetica, fermo restando che:
  • dall’attestazione deve in ogni caso emergere il collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica), quale rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato;
  • la stessa attestazione deve essere antecedente alla data dell’intervento di chirurgia estetica (o di medicina estetica).

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Oggi
Lo scorso 30 aprile è scaduto il termine per essere riammessi alla Definizione agevolata (“Rottamazione...
 
Oggi
Considerato che tale atto non è soggetto all’obbligo di registrazione, occorre fornire la...
 
Oggi
Tra le modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari il Decreto correttivo-bis (Dl...
 
Ieri
Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell’anno successivo...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno è stato pubblicato il Decreto n. 81 del 12 giugno...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965