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Riqualificazione energetica: nessuna decadenza della detrazione per invio tardivo all'ENEA

Martedì 08/04/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è desumibile neanche da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto.

Il principio è stato richiamato dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, nell'Ordinanza n. 8019 del 26 marzo 2025.

Secondo la Suprema Corte, non vi è ragione di rivedere il suddetto orientamento, tenuto conto del fatto che all’onere di trasmissione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, non è espressamente ricollegata alcuna decadenza.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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