Le regole per l'erogazione dei rimborsi Iva dopo la BrexitGiovedì 09/05/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea. In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato in vigore il 7 febbraio 2024. All’interno delle Note Verbali i Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. L’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi. Tanto premesso l'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 22 del 2 maggio scorso, ha chiarito che, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito, ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza:
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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