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Iscritti a più forme di previdenza complementare: l’anzianità si calcola dalla posizione più datata

Mercoledì 16/04/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.

L'adesione contestuale a più forme pensionistiche complementari, ha spiegato l'Agenzia, comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche, debba essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione. 
Quindi, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Relativamente alla documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione per far valere l'anzianità maturata presso altra forma pensionistica per la riduzione dell'aliquota, le Entrate hanno chiarito che quest'ultima potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. 
Questo permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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