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Confermata, ma prorogata al 31 dicembre, la PEC per gli amministratori

Mercoledì 02/07/2025

a cura di Notaio Gianfranco Benetti


Ormai è noto, l’art. 1, c. 860, L. 30 dicembre 2024, n. 207,  ha previsto l’obbligo degli amministratori delle società di iscrivere nel Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale, aprire cioè, comunicare e monitorare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata.

Si era diffusa, anche tra le camere di commercio, l’interpretazione che consente agli amministratori di “domiciliarsi”, anche digitalmente, presso l’indirizzo pec della società, senza aprirne altri, agevolando tra l’altro gli stranieri, che spesso la pec non sanno nemmeno che cosa sia.

La nota ministeriale 43936 - 2025 l’aveva sconfessata, il tavolo Notariato- Unioncamere nella riunione dell’8 maggio l’aveva rilanciata, ma ora il ministero torna a ribadire che gli amministratori, la pec, la devono aprire e comunicarla in cciaa autonomamente.

Con la nota del 25 giugno precisa infatti che restano “immodificate e  confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n. 43836 del 12 marzo u.s..”

Alle società costituite prima del 2025, però, il Ministero proroga al 31 dicembre 2025 il termine per adeguarsi, ”sensibile” alle  “criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio”
Se no, dal 2026, via alle sanzioni.
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