Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Superbollo: in alcuni casi si complica

Venerdì 02/08/2024

a cura di Studio Valter Franco


Il superbollo sembra facile: prendi la carta di circolazione, rilevi i kw. di potenza, moltiplichi per 20 euro i kw. che eccedono i 185, calcoli eventuali riduzioni, compili l’F24 Elementi identificativi ed il gioco è fatto. Veramente non si capisce perché trattandosi di un “giochetto” l’Agenzia delle Entrate non possa mandare un avviso con l’importo da pagare in modo da evitare complicazioni al contribuente: d’altronde si tratta di “incrociare” i dati del PRA. 

Ma non è vero, in taluni casi il “giochetto” si complica e perde i connotati della semplicità, così sulla scrivania ti capita ciò che espongo di seguito. 

Un mio cliente residente in Piemonte aveva acquistato un’autovettura soggetta a superbollo da un’altra persona residente in Veneto il 22.9.2017, quindi si recava agli uffici dell’ACI e provvedeva a pagare la “normale” tassa di circolazione in Piemonte, poi veniva in studio ed entro il 30 settembre e versava anche il superbollo. 

Negli archivi della Regione Piemonte – tassa di circolazione - il mio cliente risulta avere per tale veicolo la “scadenza ricorrente” di agosto, cioè ha termine per pagare la normale tassa di circolazione sino a tutto il mese di settembre. 

Il mio cliente riceve ora in notifica un atto di accertamento con la contestazione di non aver pagato il superbollo del 2021 che secondo l’Agenzia delle Entrate scadeva il 01.02.2021 (avendo riguardo alla data di immatricolazione) ed ad abundatiam il mio cliente vendeva il veicolo in questione il 2 febbraio 2021. 

Ora sembra che l’Agenzia delle Entrate non tenga conto del fatto che il D.M. Finanze del 7.10.2011 indichi nell’ articolo 3 che “Per gli anni 2012 e seguenti l’addizionale…. è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica”, così il mio cliente aveva tempo sino al 30 settembre 2021 per saldare l’addizionale erariale, ma non era obbligato al pagamento in quanto il soggetto obbligato al pagamento è il nuovo proprietario a seguito della vendita avvenuta il 2 febbraio 2021, così come si ha modo di leggere sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica (bollo auto), risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).” Poi spero che il nuovo proprietario non abbia la residenza in un’altra Regione....
Le ultime news
Oggi
Con Provvedimento del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate chiarisce come funziona l’accesso...
 
Oggi
Con Risposta n. 301 del 3 dicembre l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al corretto inquadramento...
 
Oggi
L’agevolazione non si applica solo alle pensioni connesse al fatto che le ha determinate.Con Risoluzione...
 
Ieri
Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei Centri di servizio per il volontariato l’articolo...
 
Ieri
Il processo tributario telematico approda sull’App IO dei servizi della pubblica amministrazione...
 
Ieri
L’inadempimento del contribuente nel pagamento delle somme oggetto di rateazione legittima l’Amministrazione...
 
Venerdì 05/12
Come noto, dal prossimo 8 dicembre ai contribuenti basterà una sola comunicazione per utilizzare...
 
Venerdì 05/12
Nella materia penal-tributaria, il colpevole non è individuato con riferimento alla soggettività...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965