Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per i forfetari e soggetti minori

Mercoledì 11/05/2022

a cura di Meli e Associati


L'art. 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto "PNRR-2"), ha abrogato una parte dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, con riferimento ai soggetti nei cd. regimi minimi (regime di vantaggio e regime forfetario).

Dal 1° luglio 2022, per o soggetti minimi e forfettari vi sarà l'obbligo di fatturazione elettronica, qualora i ricavi/compensi dell'anno precedente, ragguagliati ad anno, siano risultati superiori a euro 25.000.


I soggetti interessati

L'art. 18 del DL 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) ha previsto l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, di emettere la fattura in formato elettronico per i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014) ed in regime di vantaggio (art. 27, commi 1-2 DL 98/2011) che nell'anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 €.

Sono stati pertanto eliminati gli esoneri, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 (prendendo a riferimento l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972), in tema di fattura elettronica, previsti per i seguenti soggetti (cd. soggetti minori/in franchigia):
  • rientranti nel "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche), che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.


A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di emissione della fattura elettronica si estenderà anche ai minimi e forfettari con ricavi o compensi inferiori alla soglia di 25.000 €.


Regime sanzionatorio

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente [1] previsti comporta, in primis, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ossia, per ciascuna violazione:
  • fra il 90 e il 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
  • da euro 250 a euro 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (ipotesi specificamente introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con decorrenza 1° gennaio 2016).


Trovano applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell'art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione), e nell'art. 13 del medesimo decreto (cd. ravvedimento operoso).

Con riferimento specifico ai soggetti minori è stato stabilito che, in caso di tardiva/omessa fatturazione elettronica, sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997. 

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Per il terzo trimestre 2022, ossia nei primi tre mesi di obbligatorietà, non saranno applicate le sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica se la stessa è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
 

La fatturazione estera

Con l'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° luglio 2022, i cosiddetti "soggetti minori" saranno tenuti a trasmettere allo SDI anche i dati delle fatture emesse e ricevute nei confronti dei soggetti non residenti. L'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs 127/2015, impone tale obbligo nei confronti di tutti coloro che sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
 

Natura dell'operazione e imposta di bollo

In fattura dovrà essere indicato il codice IVA N2.2 "Operazioni non soggette - altri casi" ed il riferimento normativo, che è "Operazione esclusa da IVA art1. c.54-89 L. 190/14" (per i forfettari) o "Operazione esclusa da IVA art27 c.1-2. DL 98/2011" (per i minimi).

Come per le fatture cartacee rimane l'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo per importi superiori a 77,47€.

Trattandosi di fatture elettroniche non è più possibile l'apposizione fisica del bollo sulla fattura, che deve quindi essere assolto in modo "virtuale", ossia versandolo con modello F24.

A tal fine in fattura va indicato nel campo della fattura elettronica "Bollo Virtuale" il valore "SI", mentre l'importo del bollo si può indicare ma è facoltativo.

Come per le fatture cartacee, si può scegliere se addebitare o meno il bollo al cliente.

L'imposta di bollo sulle fatture emesse deve essere versata trimestralmente, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla conclusione del trimestre (tranne che per il 2° trimestre, per il quale il termine è il 3° mese successivo) e quindi:
  • Entro il 31 maggio, per il 1° trimestre
  • Entro il 30 settembre, per il 2° trimestre
  • Entro il 30 novembre, per il 3° trimestre
  • Entro il 28 febbraio, per il 4° trimestre.


Per i primi due trimestri dell'anno solare è possibile posticipare il versamento in presenza delle seguenti condizioni:
  • se l'imposta dovuta per il 1° trimestre non supera i 250 euro, il termine di versamento di quest'ultima è il 30 settembre
  • se l'imposta dovuta per i primi due trimestri non supera 250 euro, il termine di versamento per entrambi è il 30 novembre


I codici F24 per il versamento sono 2521, 2522, 2523 e 2524 a seconda del trimestre. Inoltre bisogna indicare l'anno di riferimento.

In attesa che l'Agenzia Entrate fornisca maggiori chiarimenti sulla disciplina, ricordiamo che le indicazioni fornite riguardano la disciplina generale. Segnaliamo, per esempio, che i soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria hanno il divieto di emettere di fatturazione elettronica a prescindere dal regime adottato.

[1] entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, nel caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo, nel caso di fattura differita.
Le ultime news
Oggi
Il 9 luglio scorso è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,...
 
Oggi
Con Risposta n. 188 del 10 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle modalità di...
 
Oggi
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “Il ruolo del Commercialista...
 
Oggi
La cartella di pagamento è nulla senza comunicazione dell’esito del controllo, anche se...
 
Ieri
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione della guida "I servizi dell'Agenzia delle Entrate",...
 
Ieri
Nella seduta dello scorso 25 giugno il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha approvato il Regolamento...
 
Ieri
Con il Pronto Ordini n. 37 dell'8 luglio il CNDCEC ha fornito importanti chiarimenti in materia di cancellazione...
 
Venerdì 11/07
Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche per...
 
Venerdì 11/07
Con Risposta n. 183 dell'8 luglio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'applicazione...
 
Giovedì 10/07
Il decreto fiscale del 17 giugno 2025 ha escluso dal 1° luglio 2025 le società quotate inserite...
 
Giovedì 10/07
Con Risposta n. 181 del 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha confermato che qualora nei precedenti periodi...
 
Giovedì 10/07
Con Risposta n. 176 del 7 luglio l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di debiti scaduti,...
 
Mercoledì 09/07
Si possono detrarre i premi versati per la polizza di assicurazione professionale obbligatoria?Il chiarimento...
 
Mercoledì 09/07
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato, entro lo scorso 30 giugno, la Comunicazione di riammissione...
 
Mercoledì 09/07
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato la proposta di direttiva sul...
 
Martedì 08/07
A seguito delle modifiche intervenute ad opera della Legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 48) e del...
 
Martedì 08/07
Sul sito internet del Dipartimento della Giustizia Tributaria, sezione Dati e statistica, è stata...
 
Martedì 08/07
L'Agenzia delle Entrate, per permettere ai cittadini di inviare la dichiarazione dei redditi prima delle...
 
Lunedì 07/07
Lo stabilisce l'articolo 6 del Decreto n. 95/2025 (c.d. Decreto "Omnibus"), pubblicato nella Gazzetta...
 
Lunedì 07/07
Il Decreto Omnibus (DL n. 95/2025), entrato in vigore il 1° luglio, prevede novità anche in...
 
Lunedì 07/07
Con il nuovo Pregeo gli atti di frazionamento dei terreni, i documenti che attestano la suddivisione...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965