Non dovuta l'imposta di registro per la risoluzione del contratto di locazione con 'cedolare secca'Martedì 12/11/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi. Per la risoluzione di un contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per il regime fiscale della “cedolare secca” non è richiesto il pagamento dell’imposta di registro. Tra le imposte sostituite dalla cedolare secca rientrano, infatti, anche l’imposta di registro dovuta sulle risoluzioni e sulle proroghe dei contratti, a condizione che alla data della risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per la cedolare o venga esercitata tale opzione per il periodo di durata della proroga. Diverso il caso in cui vi sia la presenza di due o più locatori: in questa ipotesi, se anche un solo locatore non ha esercitato l’opzione, l’imposta per la risoluzione del contratto è dovuta. La regola, quindi, vale unicamente se tutti hanno optato per il regime della cedolare secca. Fonte: https://www.fiscooggi.it |
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