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La certificazione ai soci 'trasparenti' per il ricalcolo degli acconti post concordato preventivo biennale

Venerdì 08/11/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

Per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, l’art. 20 del D. Lgs. n. 13/2024 prevede che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, sia determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (anno 2024 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare):
  1. se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 13/2024;
  2. se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 13/2024;
  3. se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.19).


Qualora si adotti il metodo storico e il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d’imposta precedente (2023), vi è comunque l’obbligo di versare a titolo di acconto la maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 13/2024 (FAQ n. 1 dell’8 ottobre 2024). In occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce.

Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (art. 20-bis, D. Lgs. n. 13/2024), l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 3.6).

Evidenziamo come, in generale, dovrebbe risultare più conveniente calcolare la seconda rata di acconto 2024 utilizzando il metodo storico, in quanto il 10% della maggiorazione è inferiore alle aliquote IRES e IRPEF altrimenti applicabili. 

In caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.13).
Si rende quindi necessario integrare la dichiarazione originariamente resa al socio per la compilazione del quadro H con i dati riferiti all’avvenuta adesione al Concordato Preventivo Biennale.

La nuova certificazione servirà per notificare al socio trasparente l’avvenuta adesione della società alla proposta di Concordato Preventivo Biennale con i conseguenti effetti, anche al fine del pagamento degli acconti in scadenza a fine novembre.

Abbiamo pubblicato un modello utilizzabile a tal fine.
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