Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

La certificazione ai soci 'trasparenti' per il ricalcolo degli acconti post concordato preventivo biennale

Venerdì 08/11/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

Per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, l’art. 20 del D. Lgs. n. 13/2024 prevede che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, sia determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato (anno 2024 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare):
  1. se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 13/2024;
  2. se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D. Lgs. n. 13/2024;
  3. se l’acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Nel calcolo dell’acconto con il metodo previsionale si deve tener conto delle aliquote ordinariamente previste per la determinazione delle imposte sui redditi (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.19).


Qualora si adotti il metodo storico e il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d’imposta precedente (2023), vi è comunque l’obbligo di versare a titolo di acconto la maggiorazione del 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del D. Lgs. n. 13/2024 (FAQ n. 1 dell’8 ottobre 2024). In occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce.

Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva dell’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (art. 20-bis, D. Lgs. n. 13/2024), l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 3.6).

Evidenziamo come, in generale, dovrebbe risultare più conveniente calcolare la seconda rata di acconto 2024 utilizzando il metodo storico, in quanto il 10% della maggiorazione è inferiore alle aliquote IRES e IRPEF altrimenti applicabili. 

In caso di adesione da parte di società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 TUIR la maggiorazione deve essere versata pro quota da parte dei singoli soci o associati (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.13).
Si rende quindi necessario integrare la dichiarazione originariamente resa al socio per la compilazione del quadro H con i dati riferiti all’avvenuta adesione al Concordato Preventivo Biennale.

La nuova certificazione servirà per notificare al socio trasparente l’avvenuta adesione della società alla proposta di Concordato Preventivo Biennale con i conseguenti effetti, anche al fine del pagamento degli acconti in scadenza a fine novembre.

Abbiamo pubblicato un modello utilizzabile a tal fine.
CLICCA QUI.
Le ultime news
Oggi
Il decreto direttoriale del ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025 conferma...
 
Oggi
E' in atto una nuova campagna di phishing realizzata tramite l'invio di email ingannevoli che, sfruttando...
 
Oggi
Con Risposta n. 15 del 22 gennaio l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, chiarendo...
 
Venerdì 23/01
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni...
 
Venerdì 23/01
L'Agenzia delle Entrate-riscossione ha pubblicato le FAQ in tema di Rottamazione quinques, introdotta...
 
Venerdì 23/01
Con Risposta n. 14 del 21 gennaio l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale...
 
Giovedì 22/01
Dopo la tragedia di Crans-Montana il Ministero dell'Interno ha emanato il 20 gennaio 2026 una direttiva...
 
Giovedì 22/01
La legge di Bilancio 2026 (art. 1 comma 17 della L. 199/2025) ha modificato l’art. 1 comma 595...
 
Giovedì 22/01
Sul sito internet dell'Agenzia Entrate-riscossione è attivo il servizio per presentare la domanda...
 
Giovedì 22/01
Nuovi chiarimenti per lavoratori impatriati e frontalieri sull’accesso al regime agevolato dopo...
 
Mercoledì 21/01
Riportiamo le scadenze annuali relative all’invio delle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche...
 
Mercoledì 21/01
Con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965