Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

In una Circolare dell’Agenzia Entrate i chiarimenti sul CPB

Lunedì 30/09/2024

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Con la circolare n. 18 del 17 settembre 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti sul Concordato preventivo biennale, l’istituto di compliance disciplinato dal Dlgs n. 13/2024, rivolto ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e a coloro che adottano il regime forfetario. Le istruzioni riguardano il primo biennio di applicazione ossia il periodo 2024-2025.

Si riportano alcuni dei chiarimenti forniti.

Il cambio di regime contabile da ordinario a semplificato, transitando dal regime di competenza a quello di cassa, non rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal concordato preventivo biennale.
Nell’ipotesi in cui ricorra tale fattispecie nelle annualità per le quali il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale, quindi, lo stesso continuerebbe ad avere efficacia.

L’Agenzia ha chiarito che dopo l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA, la stessa non determina l’inefficacia dell’adesione al CBP. Tra le fattispecie individuate dal decreto CPB che determinano la cessazione o la decadenza dal Concordato preventivo biennale, infatti, non rientra l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

Nel caso in cui, ad esempio, un contribuente eserciti due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali, a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
L’articolo 7 del Decreto sul Concordato preventivo biennale prevede, infatti, che l’Agenzia delle entrate formuli “una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni”.

E’ stato altresì chiarito che un contribuente che abbia già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB, ha ancora la possibilità di aderire inviando una dichiarazione correttiva entro il 31 ottobre, termine per la presentazione del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Viene indicato che la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, qualora venga assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi dell’articolo 20-bis del Decreto CPB, è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.
Le ultime news
Oggi
Entro il 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli...
 
Oggi
E' attivo sul sito internet dell'Agenzia Entrate il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali...
 
Oggi
La tassazione del corrispettivo dipende da un elemento decisivo: il proprietario mantiene o meno un diritto...
 
Venerdì 27/02
L’Agenzia Entrate, con la pubblicazione della risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, ha fornito...
 
Venerdì 27/02
L’Agenzia recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite sulla tassazione della ricognizione...
 
Venerdì 27/02
Entro domani, 28 febbraio, i contribuenti che hanno rispettato i precedenti pagamenti devono provvedere...
 
Giovedì 26/02
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Determina della Ragioneria generale dello Stato n. 18...
 
Giovedì 26/02
Siamo entrati in una nuova era per il credito alle imprese. Se fino a pochi anni fa il dialogo tra banca...
 
Giovedì 26/02
Con Circolare n. 2/E del 24 febbraio l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965