Telefono e Fax
Tel: 0331597599 Fax: 0331597599

Dal 1° gennaio 2024 l’indennità di servitù è tassata come reddito diverso

Mercoledì 12/11/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.

Con la Risposta n. 289 del 7 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’indennità di servitù corrisposta a titolo di saldo, a seguito della stipula di un atto notarile per la costituzione del diritto di servitù volontaria relativa a una linea elettrica su un immobile situato nell’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, deve essere assoggettata a imposizione come reddito diverso, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera h) del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 92, della Legge di Bilancio 2024, che attualmente annovera tra i redditi diversi anche quelli derivanti “dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”.

Secondo l’Agenzia, devono ritenersi superati i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 194/1998, secondo cui “Non danno luogo a plusvalenza […] le somme relative a indennità di esproprio di fabbricati e delle annesse pertinenze. Così pure non devono essere assoggettate a tassazione le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della nuova formulazione dell’articolo 67 del TUIR, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in precedenza sarebbero state ricomprese nell’ambito delle plusvalenze ai sensi della lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, rientrano ora nella categoria dei “redditi diversi” di cui alla successiva lettera h).


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Le ultime news
Venerdì 05/12
Come noto, dal prossimo 8 dicembre ai contribuenti basterà una sola comunicazione per utilizzare...
 
Venerdì 05/12
Nella materia penal-tributaria, il colpevole non è individuato con riferimento alla soggettività...
 
Venerdì 05/12
Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, la...
 
Giovedì 04/12
Con Risposta n. 299 del 1 dicembre l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento...
 
Giovedì 04/12
Il metodo di accertamento sintetico può essere applicato anche ai coltivatori diretti, quando...
 
altre notizie »
 

MARCHESANI E FALCONE

Via XXIX Maggio, 26 - 20025 Legnano (MI)

Tel: 0331597599 - Fax: 0331597599

Email: amministrazione@marchesanifalcone.it

P.IVA: 05309670965