Res non dom: istanza di interpello entro il 30 novembreVenerdì 25/11/2022, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata. L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere presentata mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso, l’istanza di interpello è inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it; per i non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella pec dc.acc.upacc@agenziaentrate.it. telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto. Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione. L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. Il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. |
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