Adempimento spontaneo: il fallimento dello spesometroGiovedì 14/04/2022
a cura di Studio Valter Franco L'Agenzia delle Entrate sta inviando ad alcuni dei nostri assistiti inviti all'adempimento spontaneo derivante dall'incrocio dei dati con lo spesometro fornitori. L' Agenzia delle Entrate mette a confronto le operazioni imponibili dichiarate dalla Società che definiremo XXX con le comunicazioni ricevute dai clienti di questa, che chiameremo CLIENTE, riferendosi alle operazioni imponibili (quelle risultanti dai righi VE24 + VE37 +VE39), non sono quindi comprese nelle operazioni imponibili, ad esempio, quelle soggette a reverse charge. Tra l'altro nell'invito all'adempimento spontaneo si ha modo di leggere che..... dai dati delle fatture elettroniche da lei inviate (nel 2018 non esistevano le fatture elettroniche!) e nel prospetto di dettaglio allegato all'invito documentate da fatture elettroniche da lei emesse. Prendendo atto delle situazioni che sotto vengono esemplificate si ha modo di constatare che lo spesometro ha fallito il proprio scopo, l'invito all'adempimento spontaneo non può comportare l'obbligo in capo al contribuente di ricostruire analiticamente per ogni cliente l'ammontare delle operazioni imponibili o non soggette ad imposta (tornino, semmai, i vecchi elenchi clienti e fornitori), creando in capo al contribuente un obbligo aggiuntivo, cioè quello di analizzare cosa abbiano non correttamente comunicato i propri clienti, che evidentemente hanno fatto un po' di confusione tra operazioni imponibili e operazioni non soggette all'imposta, soprattutto per ciò che riguarda le operazioni in reverse charge. In questo senso abbiamo prodotto all'Agenzia delle Entrate solo alcune esemplificazioni, oltre all'intero registro iva delle fatture emesse dell'anno 2018, dichiarando la disponibilità a produrre, a richiesta dell'Ufficio, fatture od i documenti che reputerà opportuni.
Concludiamo così il riscontro all'Agenzia delle Entrate E' quindi evidente che non si tratta di errori nei quali è incorsa la scrivente ma piuttosto in errori nei quali sono incorsi i clienti della scrivente nel correttamente compilare la comunicazione dati fatture, lasciando al Vs. Ufficio la possibilità di incrociare i dati da noi forniti con i dati comunicati dai clienti, ricomprendendo eventualmente nelle operazioni anche quelle emesse in regime di reverse charge; a tale riscontro, a parte i dettagli dei clienti forniti, alleghiamo l'intero registro iva delle fatture emesse dell'anno 2018 (qualche paginetta!) in modo che l'Ufficio, qualora voglia, possa effettuare ulteriori riscontri. |
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MARCHESANI E FALCONE |
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